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STALKING: DI CHE COSA SI TRATTA?

20-12-2013
  • Il termine stalking, mutuato dalla lingua inglese, significa letteralmente cacciare, inseguire, perseguitare. Esso indica il comportamento di chi, attraverso la propria condotta, affligge un’altra persona, ingenerando in essa un continuo stato di ansia e provocando nella medesima lo sconvolgimento della vita quotidiana. Lo stalking può realizzarsi in qualsiasi relazione interpersonale, non necessariamente affettiva.
  • Il d.l. 23 febbraio 2009, numero 11, convertito in legge 23 aprile 2009, introduce in Italia il reato di stalking ( art. 612 bis codice penale - Atti persecutori ) .  Esso rappresenta una fattispecie specializzata della violenza privata: affinché si realizzi l’illecito il codice penale richiede una pluralità di condotte ripetute nel tempo, che cagionino nella vittima un «perdurante e grave stato di ansia o di paura».

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